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Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovverosia il d.lgs. 12 gennaio 2014 n. 14, integrato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, è entrato in vigore il 15 luglio 2022, modificando la disciplina previgente in tema di sovraindebitamento prevista dalla L.3/2012.

Tra le procedure prospettate dalla nuova normativa per comporre la situazione di crisi o insolvenza del soggetto interessato è possibile intraprendere la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I., che sostituisce l’istituto della liquidazione del patrimonio prevista dalla previgente L. 3/2012.

Possono avvalersi di tale istituto non solo il consumatore persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ma anche il socio di società a nome collettivo, bensì anche il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, esclusivamente per debiti estranei alla società.

La novità relativa all’esperimento della procedura di liquidazione controllata è l’esdebitazione di diritto che opera a favore del sovraindebitato. L’esdebitazione di diritto, infatti, non era prevista dalla L.3/2012 in quanto per l’ottenimento di tale risultato era necessario formulare una specifica istanza al Giudice. La disciplina vigente invece, ai sensi dell’art. 282 C.C.I., opera di diritto non solo a seguito del provvedimento di chiusura, bensì anche anteriormente, al decorrere del periodo di 3 anni dall’apertura della procedura tramite decreto motivato del Tribunale, iscritto al registro delle imprese su eventuale richiesta del cancelliere.

Il sovraindebitato non sarà ammesso a tale beneficio qualora abbia causato la situazione di crisi o insolvenza con colpa grave, malafede o frode. Ulteriori elementi impeditivi a tale beneficio sono le condizioni previste dall’art. 280 C.C.I le quali stabiliscono che il soggetto non abbia già in passato beneficiato dell’esdebitazione e che non abbia “distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito”.

Il sovraindebitato invero dovrà aver collaborato nel corso della procedura in essere tramite il suggerimento di informazioni utili e la consegna dei documenti richiesti e non aver subito condanna “per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d0impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione”.
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