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Codice della crisi d’impresa: procedura di liquidazione controllata
Il codice della crisi di impresa all’art. 268 rappresenta la disciplina in materia di liquidazione controllata dei beni del debitore. Tale procedimento sostituisce la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012.

Risultano, ai sensi della normativa vigente, esclusi dalla liquidazione, i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari ed i proventi del debitore derivanti dalla sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di ciò che occorre al mantenimento della famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c., nonché le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il debitore che voglia accedere a tale procedura, oltre ad essere meritevole, ovvero non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, deve versare in uno stato di sovraindebitamento ovverosia in uno stato di crisi o insolvenza, intendendosi per la prima “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e per la seconda “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Il parterre di potenziali beneficiari della procedura di liquidazione controllata introdotta con il codice della crisi è più ampio rispetto all’assetto predisposto dalla normativa previgente, infatti, proprio l’art. 2 del codice qualifica quale consumatore, non solo genericamente la persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma include anche i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni per debiti estranei alla società.

Affinché il Tribunale possa dichiarare con sentenza l’apertura della procedura di liquidazione a seguito del controllo dell’inesistenza di procedure pendenti e della sussistenza dei requisiti supra rappresentati, dovrà essere presentata dal debitore la domanda ad un Organismo di Composizione della Crisi abilitato che nominerà a tale scopo un Gestore della Crisi perché lo stesso rediga una relazione particolareggiata che certifichi la situazione debitoria del soggetto richiedente.
Codice della crisi d’impresa: procedura di liquidazione controllata Il codice della crisi di impresa all’art. 268 rappresenta la disciplina in materia di liquidazione controllata dei beni del debitore. Tale procedimento sostituisce la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012.
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