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L’ATTUALE DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA LEGGE 3/2012
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa - CCII, che, per quanto concerne la normativa sul sovra indebitamento, ha operato una revisione della disciplina della legge 3/2012, la “taglia debiti” o ”salva suicidi”.
È stata mantenuta la distinzione tra il consumatore, che possiamo definire “il privato”, e colui che ha contratto i debiti per ragioni imprenditoriali o professionali, mentre sono stati rinominati tutti e tre gli istituti in essere in accordo di ristrutturazione del debito del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.
Rispetto alla normativa previgente, è stato previsto che il consumatore, allo stato, salvo non intervengano modifiche legislative, non possa procedere a presentare un concordato minore, e, parallelamente, a un imprenditore o un professionista è inibita la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito del consumatore, salvo non si tratti di debiti assunti per l’appunto al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale.
Degno di nota è il fatto che la liquidazione controllata oggi ha una durata inferiore, essendosi passati da quattro anni minimi a tre anni, intesi come termine massimo.
Altra importante novità è la concessione dell’esdebitazione “di diritto” all’esito delle attività liquidatorie o del compimento dei tre anni nel caso della liquidazione controllata, purché non siano emersi elementi ostativi tali per cui il Tribunale competente neghi la concessione del beneficio dell’esdebitazione.
Volendo trarre delle conclusioni possiamo ritenere che vi sia sempre più attenzione da parte del legislatore nei confronti di tutti quei soggetti che si trovano in una situazione di crisi economico-finanziaria tale da non essere più nelle condizioni concrete di poter onorare i debiti.

Che cos’é la legge 3/2012 “taglia debiti” o “salva suicidi”?

Il legislatore si è occupato oramai da un po’ di tempo di sovraindebitamento, anche se l’applicazione concreta della relativa normativa nei vari tribunali è avvenuta solo di recente (per il Tribunale di Treviso all’incirca dal 2016).
Lo scopo della legge è aiutare chi non riesce più a far fronte ai debiti a comporre la situazione di crisi con l’ausilio di un Gestore della Crisi nominato da un O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sottoponendo ai creditori / tribunale competente un piano che preveda pagamenti concretamente fattibili per il debitore, tenuto conto di quanto è necessario per il suo sostentamento e per quello della famiglia.
Attraverso questo strumento il debitore ottiene di potersi “mettere sotto la guida” del tribunale per il tramite di un soggetto specializzato, il Gestore/O.C.C., per il tempo che sarà indicato nella procedura e di destinare ai propri creditori somme di danaro che possano essere effettivamente ricavate dal patrimonio e dai redditi del debitore, sempre secondo tempistiche e modalità prestabilite.
I benefici che dall’accesso alla L. 3/2012 ed oggi al Codice della Crisi d’Impresa derivano per il debitore sono molteplici.
Da un lato, il sovraindebitato dovendo palesare la propria situazione di crisi, dichiarando la consistenza del proprio patrimonio, ottiene la possibilità di chiedere aiuto al tribunale ed a soggetti specializzati (il Gestore/O.C.C.) che lo affiancheranno per tutta la durata della procedura ad eseguire esattamente quanto sarà stato stabilito per la soluzione della situazione di crisi e, dall’altro, per tutta la durata della procedura non subirà più azioni esecutive da parte dei creditori, i quali, infatti, dovranno unicamente soddisfarsi all’interno della procedura concorsuale e consentire così al debitore di far fronte agli impegni indicati nel piano presentato in tribunale.
In questo modo non va trascurato il fatto che ne benefici anche l’aspetto personale, emotivo e familiare del debitore, spesso provato gravemente anche in tal senso dopo mesi o addirittura anni di incapacità a far fronte ai debiti di fronte alle continue, sebbene legittime, richieste creditorie di rientro, di fronte delle notifiche di atti di precetto, di decreti ingiuntivi e di pignoramenti. Tutte queste azioni dei creditori sono inibite dopo che il tribunale avrà aperto la liquidazione del patrimonio o avrà espressamente preso posizione sul punto in ambito della apertura/omologazione delle procedure di accordo di composizione della crisi, oggi concordato minore, o di piano del consumatore, oggi accordo di composizione della crisi del consumatore.
Sempre fra i vantaggi offerti dai procedimenti di cui si discute non va dimenticato il fatto che il tribunale lascia nella disponibilità del ricorrente-debitore la quota parte di reddito che sia effettivamente necessaria per il sostentamento di questi e della sua famiglia, tenuto conto, appunto, delle attività lavorative, del numero dei componenti del nucleo e della loro età, delle singole capacità contributive e delle peculiarità del caso (esigenze mediche, scolastiche, abitative, ecc.). Ciò significa, com’è evidente, che l’intento del legislatore è anche quello di garantire al debitore in crisi la prosecuzione di una vita dignitosa per tutta la durata della procedura.
Da ultimo, va indicata la possibilità per il debitore di ottenere lo stralcio del debito o di parte di esso qualora non sia possibile soddisfare interamente tutti i creditori, ossia di beneficiare della cosiddetta esdebitazione. In altri termini, per la parte residua impagate dell’esposizione debitoria potrà essere ottenuta la relativa cancellazione. Tale beneficio non è automatico ed è diverso a seconda del tipo di procedura.

Che cos’è allora l’esdebitazione e come si può ottenere?

L’esdebitazione è la cancellazione del debito. Intesa nell’accezione del diritto concorsuale è l’istituto il cui accesso consente, attraverso una pronuncia giudiziale, di ottenere proprio la cancellazione della parte di debito rimasto impagato all’esito di una procedura concorsuale, anche se nel concordato minore e nell’accordo di ristrutturazione del debito del consumatore scaturisce addirittura in automatico all’atto dell’omologazione della procedura da parte del Tribunale, salvo e condizionatamente alla successiva regolare esecuzione del piano.
Si tratta, in buona sostanza, di un condono, inteso come perdono e possibilità di ripartire da capo senza più avere pendenze. I creditori, di fronte a tale pronuncia, non possono, quindi, più instaurare o proseguire giudizi per il recupero del credito e i titoli circolanti perdono sostanzialmente la loro concreta efficacia (decreti ingiuntivi, cambiali, assegni non possono più essere azionati contro il debitore; la notifica di atti di precetto, pignoramenti immobiliari, pignoramenti degli stipendi pensioni e salari, dei conti correnti, pignoramenti mobiliari diviene inutile).
Chiaramente, è necessaria la sussistenza dei presupposti per la concessione da parte del Tribunale di tale misura e occorrerà, quindi, effettuare una attenta disamina del caso di specie.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ha addirittura disciplinato l’esdebitazione del soggetto incapiente con uno strumento a parte, accordandogli l’ottenimento del condono già all’esito dell’apertura della procedura, ma purché vi sia un’attestazione in merito alla meritevolezza del debitore da parte dell’OCC - Organismo di Composizione della Crisi. In tal caso diviene essenziale lo studio e la disamina dei presupposti che saranno poi rigorosamente verificati ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Chi sono allora i soggetti che possono ricorrere al sovraindebitamento?

Sono i privati (“consumatori”), ma anche coloro che hanno assunto debiti per scopi imprenditoriali e che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori (il fallimento o il concordato, ad esempio), i professionisti e le imprese agricole e, ancora, tutte le società cosiddette sotto soglia secondo la legge fallimentare.

Cosa bisogna fare?

La prima cosa è rivolgersi ad un avvocato esperto in materia che orienti il Cliente verso la procedura più adatta alla fattispecie concreta e poi lo assista in tutta la fase istruttoria di presentazione della domanda, dapprima presso l’O.C.C. territorialmente competente e poi in tribunale.
L’avv. Chiara Pagotto è specializzata in materia essendo stata il primo legale del Foro di Treviso ad essere nominato Gestore della Crisi presso l’O.C.C. del Comune di Villorba ancora nel 2017, all’atto di costituzione dell’organismo. Vantando in questo modo un’esperienza diretta non solo come legale che assiste i sovraindebitati ma anche come Gestore della Crisi, l’avv. Chiara Pagotto può affiancare e patrocinare con un’esperienza a tutto tondo i propri Clienti. Inoltre, dal 2014 la stessa è Curatore fallimentare presso il Tribunale di Treviso, avendo così maturato competenze specifiche in tutta la materia concorsuale.
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